Nessun obbligo vaccinale se risulta accertata l’immunizzazione a seguito di malattia naturale. È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano in merito ad un caso di conflitto fra ex coniugi circa le vaccinazioni a cui sottoporre i figli. Questo il caso riportato da Il Familiarista.
Tizia ha proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. chiedendo che i due figli minori venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dall’art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. 7 giugno 2017, n. 73 oltre ad alcune vaccinazioni facoltative, ponendo le relative spese a carico del padre Caio. La ricorrente ha allegato che da quando l’ex coniuge si era avvicinato alla medicina omeopatica i due minori, a causa della contrarietà del padre, non erano stati sottoposti ai vaccini ora previsti come obbligatori.
Caio, con memoria difensiva, ha chiesto di poter sottoporre i figli agli “esami anticorporali” che, consentendo di accertare l’esistenza di anticorpi di memoria presenti nell’organismo, si sostanziano nell’”analisi seriologica” in grado di esonerare dall’obbligo di vaccinazione, ex art. 1, comma 2, d.l. n. 73/2017, in ragione dell’avvenuta immunizzazione.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale di Milano, la posizione di Caio merita di essere considerata in quanto l’art. 1, comma 2, d.l. n. 73/2017 prevede che la vaccinazione possa non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale, condizione che può essere accertata solo tramite un’analisi sierologica svolta dai medici dell’ASST competente.
Pertanto, il Tribunale dispone che i figli delle parti vengano sottoposti alla profilassi obbligatoria non ancora eseguita con esclusione di quelle vaccinazioni atte a prevenire malattie per cui sia accertata la loro immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dagli esiti dell’analisi sierologica che dovrà essere tempestivamente effettuata presso un ospedale pubblico a spese del padre. Qualora risulti che i minori siano in parte immunizzati dovranno essere loro somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in modo da escludere l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione, nei limiti delle disponibilità del SSN.
Invece, per quanto riguarda i vaccini non obbligatori, la domanda viene rigettata poiché la loro mancata attuazione non si considera pregiudizievole per la salute dei minori stante anche l’età degli stessi e la scarsissima diffusione delle malattie collegate sul territorio di riferimento.
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