Danni da vaccino. La Cassazione: “Risarcimento legittimo anche per quelli non obbligatori”

Ai fini del riconoscimento di un indennizzo “non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione”, in quanto l’obbligatorietà del trattamento è “semplicemente uno degli strumenti” a disposizione delle autorità pubbliche “per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”.

Con questa motivazione la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo della provincia di Cagliari che nel ’59, quando aveva due anni, si era sottoposto alla vaccinazione antipolio Salk, all’epoca “fortemente raccomandata” e divenuta obbligatoria per legge solo nel 1966. L’uomo, si era ammalato dopo la somministrazione del serio e aveva riportato esiti di poliomielite ad entrambe le gambe. Nel 2004 la scoperta del legame tra il suo disturbo e la vaccinazione.

Riconoscendo tale nesso di causalità, il tribunale gli aveva concesso il risarcimento, in seguito negato dalla Corte d’Appello secondo cui l’indennizzo non poteva essere riconosciuto per le vaccinazioni effettuate prima dell’entrata in vigore, nel settembre 1959, di una legge che inaugurò la campagna vaccinale. La Cassazione ha però ora annullato con rinvio la sentenza ai giudici d’Appello, che dovranno rivedere la decisione.

La sezione Lavoro della Suprema Corte, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sottolinea infatti che “la tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica”.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11339 del 10 maggio 2018 viene spiegato che non è costituzionalmente lecito, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze.

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